{"id":3207,"date":"2022-12-01T16:17:08","date_gmt":"2022-12-01T16:17:08","guid":{"rendered":"http:\/\/suisse.upnet.at\/gtc\/"},"modified":"2025-03-19T09:54:41","modified_gmt":"2025-03-19T09:54:41","slug":"gtc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/industryservice.ch\/it\/gtc\/","title":{"rendered":"GTC"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"3207\" class=\"elementor elementor-3207 elementor-1824\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dcca3c5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"dcca3c5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-464bd12 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"464bd12\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d57c8e9 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d57c8e9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>Termini e condizioni generali (GTC) per il leasing di personale<\/h3><p><strong>1. ambito di applicazione<\/strong><br>Le presenti Condizioni Generali (CGC) si applicano a tutti i contratti e alle relazioni commerciali tra Swiss Industry Service AG, di seguito denominata &#8220;Prestatore&#8221;, e i suoi clienti nell&#8217;ambito del leasing di personale. Le condizioni divergenti del cliente sono efficaci solo se riconosciute per iscritto dal prestatore.<br><br><strong>2. Oggetto del contratto<\/strong><br>Il prestatore fornisce al cliente del personale per l&#8217;esecuzione di lavori sulla base di un contratto di leasing di personale. I dipendenti impiegati continuano a essere impiegati dall&#8217;assuntore durante il periodo di prestito. Il prestatore si impegna a mettere a disposizione del cliente personale adeguato che soddisfi i requisiti del cliente.<br><br><strong>3 Conclusione del contratto<\/strong><br>Il contratto di staff leasing si conclude con la conferma scritta dell&#8217;offerta del cliente o con l&#8217;accettazione dell&#8217;offerta da parte del finanziatore. Il contratto potr\u00e0 essere considerato efficace anche al momento dell&#8217;effettivo utilizzo del servizio da parte del cliente.<br><br><strong>4. durata del prestito<\/strong><br>La durata del prestito personale \u00e8 specificata nel contratto. Il contratto di prestito pu\u00f2 essere annullato per iscritto da una delle due parti con un preavviso di [es. 7 giorni]. La cancellazione anticipata per giusta causa rimane inalterata. In caso di cessazione anticipata del rapporto di locazione da parte del cliente, il prestatore pu\u00f2 richiedere un risarcimento.<br><br><strong>5. retribuzione<\/strong><br>La retribuzione per il leasing del personale si basa sulle tariffe concordate nel contratto. Di solito viene addebitato su base oraria, giornaliera o in base a un importo forfettario fisso. Il cliente si impegna a pagare tutti i compensi e i costi aggiuntivi sostenuti, come le spese o gli straordinari. Le fatture vengono generalmente emesse su base mensile, ma non oltre la fine del periodo di noleggio concordato.<br><br><strong>6 Obblighi del prestatore<\/strong><br>Il prestatore si impegna a fornire al cliente personale qualificato che soddisfi i requisiti concordati contrattualmente. Il prestatore si assume la responsabilit\u00e0 della corretta retribuzione dei dipendenti e dei loro contributi previdenziali, nonch\u00e9 del rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro.<br><br><strong>7 Obblighi del cliente<\/strong><br>Il cliente si impegna a fornire al personale noleggiato condizioni di lavoro adeguate e conformi alle normative sul lavoro. Il cliente dovr\u00e0 garantire che il personale non lavori oltre le mansioni concordate nel contratto, a meno che ci\u00f2 non sia stato concordato in anticipo per iscritto. Il cliente \u00e8 responsabile della corretta istruzione del personale prestato sui processi di lavoro e sulle norme di sicurezza.<br><br><strong>8. responsabilit\u00e0<\/strong><br>Il prestatore \u00e8 responsabile per i danni subiti dal personale in affitto a causa della violazione degli obblighi di legge in materia di lavoro. Tuttavia, il prestatore non \u00e8 responsabile per i danni causati da azioni improprie o negligenti del personale preso in prestito o dall&#8217;inosservanza delle istruzioni di sicurezza del cliente. Il cliente \u00e8 responsabile della supervisione del personale durante il lavoro e si assume la responsabilit\u00e0 dei danni causati dalle attivit\u00e0 del personale assunto nell&#8217;ambito del lavoro concordato contrattualmente.<br><br><strong>9. assicurazione<\/strong><br>Il prestatore dovr\u00e0 garantire che il personale in leasing sia adeguatamente assicurato in conformit\u00e0 ai requisiti di legge. Il cliente \u00e8 tenuto a fornire una copertura aggiuntiva per il personale nell&#8217;ambito delle proprie attivit\u00e0, ad esempio attraverso un&#8217;assicurazione di responsabilit\u00e0 civile, se ci\u00f2 \u00e8 richiesto nel contratto.<br><br><strong>10 Riservatezza e protezione dei dati<\/strong><br>Entrambe le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni ricevute nell&#8217;ambito dello staff leasing. Il prestatore dovr\u00e0 garantire che tutti i dati personali del personale in leasing siano trattati in conformit\u00e0 con le normative vigenti in materia di protezione dei dati (in particolare la legge svizzera sulla protezione dei dati, DSG).<br><br><strong>11. risoluzione delle controversie e foro competente<\/strong><br>In caso di controversie derivanti dal presente contratto, si cercher\u00e0 innanzitutto di raggiungere una soluzione amichevole. Se non \u00e8 possibile raggiungere un accordo, la controversia sar\u00e0 decisa dal tribunale competente del Cantone di Lucerna. Il contratto \u00e8 soggetto alla legge svizzera.<br><br><strong>12. disposizioni finali<\/strong><br>Qualora singole disposizioni delle presenti CGV risultassero non valide o non applicabili, ci\u00f2 non pregiudicher\u00e0 la validit\u00e0 delle restanti disposizioni. Le modifiche e le integrazioni alle presenti CGV devono essere effettuate per iscritto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Termini e condizioni generali (GTC) per il leasing di personale 1. ambito di applicazioneLe presenti Condizioni Generali (CGC) si applicano a tutti i contratti e alle relazioni commerciali tra Swiss Industry Service AG, di seguito denominata &#8220;Prestatore&#8221;, e i suoi clienti nell&#8217;ambito del leasing di personale. 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