Termini e condizioni generali (GTC) per il leasing di personale
1. ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali (CGC) si applicano a tutti i contratti e alle relazioni commerciali tra Swiss Industry Service AG, di seguito denominata “Prestatore”, e i suoi clienti nell’ambito del leasing di personale. Le condizioni divergenti del cliente sono efficaci solo se riconosciute per iscritto dal prestatore.
2. Oggetto del contratto
Il prestatore fornisce al cliente del personale per l’esecuzione di lavori sulla base di un contratto di leasing di personale. I dipendenti impiegati continuano a essere impiegati dall’assuntore durante il periodo di prestito. Il prestatore si impegna a mettere a disposizione del cliente personale adeguato che soddisfi i requisiti del cliente.
3 Conclusione del contratto
Il contratto di staff leasing si conclude con la conferma scritta dell’offerta del cliente o con l’accettazione dell’offerta da parte del finanziatore. Il contratto potrà essere considerato efficace anche al momento dell’effettivo utilizzo del servizio da parte del cliente.
4. durata del prestito
La durata del prestito personale è specificata nel contratto. Il contratto di prestito può essere annullato per iscritto da una delle due parti con un preavviso di [es. 7 giorni]. La cancellazione anticipata per giusta causa rimane inalterata. In caso di cessazione anticipata del rapporto di locazione da parte del cliente, il prestatore può richiedere un risarcimento.
5. retribuzione
La retribuzione per il leasing del personale si basa sulle tariffe concordate nel contratto. Di solito viene addebitato su base oraria, giornaliera o in base a un importo forfettario fisso. Il cliente si impegna a pagare tutti i compensi e i costi aggiuntivi sostenuti, come le spese o gli straordinari. Le fatture vengono generalmente emesse su base mensile, ma non oltre la fine del periodo di noleggio concordato.
6 Obblighi del prestatore
Il prestatore si impegna a fornire al cliente personale qualificato che soddisfi i requisiti concordati contrattualmente. Il prestatore si assume la responsabilità della corretta retribuzione dei dipendenti e dei loro contributi previdenziali, nonché del rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro.
7 Obblighi del cliente
Il cliente si impegna a fornire al personale noleggiato condizioni di lavoro adeguate e conformi alle normative sul lavoro. Il cliente dovrà garantire che il personale non lavori oltre le mansioni concordate nel contratto, a meno che ciò non sia stato concordato in anticipo per iscritto. Il cliente è responsabile della corretta istruzione del personale prestato sui processi di lavoro e sulle norme di sicurezza.
8. responsabilità
Il prestatore è responsabile per i danni subiti dal personale in affitto a causa della violazione degli obblighi di legge in materia di lavoro. Tuttavia, il prestatore non è responsabile per i danni causati da azioni improprie o negligenti del personale preso in prestito o dall’inosservanza delle istruzioni di sicurezza del cliente. Il cliente è responsabile della supervisione del personale durante il lavoro e si assume la responsabilità dei danni causati dalle attività del personale assunto nell’ambito del lavoro concordato contrattualmente.
9. assicurazione
Il prestatore dovrà garantire che il personale in leasing sia adeguatamente assicurato in conformità ai requisiti di legge. Il cliente è tenuto a fornire una copertura aggiuntiva per il personale nell’ambito delle proprie attività, ad esempio attraverso un’assicurazione di responsabilità civile, se ciò è richiesto nel contratto.
10 Riservatezza e protezione dei dati
Entrambe le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni ricevute nell’ambito dello staff leasing. Il prestatore dovrà garantire che tutti i dati personali del personale in leasing siano trattati in conformità con le normative vigenti in materia di protezione dei dati (in particolare la legge svizzera sulla protezione dei dati, DSG).
11. risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversie derivanti dal presente contratto, si cercherà innanzitutto di raggiungere una soluzione amichevole. Se non è possibile raggiungere un accordo, la controversia sarà decisa dal tribunale competente del Cantone di Lucerna. Il contratto è soggetto alla legge svizzera.
12. disposizioni finali
Qualora singole disposizioni delle presenti CGV risultassero non valide o non applicabili, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Le modifiche e le integrazioni alle presenti CGV devono essere effettuate per iscritto.